Medicina del Lavoro – D.Lgs 81/08

Ferrara Medical Plusicenter s.r.l. svolge attività di prelievo ed esami su campioni di sangue, urina, tamponi e materiale organico.
Art. 41. Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) in fase preassuntiva;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere
a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui alla pag.
51 di 406 l’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’allegato 3A e predisposta
su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Gli esami del sangue nella sorveglianza sanitaria
Perchè vengono eseguiti e a cosa servono gli esami del sangue?

Gli esami del sangue sono presenti in ogni protocollo sanitario. Nella analisi del sangue vengono rilevati gli scompensi dell’organismo, l’insorgere di patologie e l’uso,la dipendenza e l’ accumulo di sostanze dannose passive o attive nell’organismo.
Tramite questi esami del sangue si ottiene un quadro sufficientemente completo ed immediato dello stato di salute del lavoratore ed il suo mantenimento nel tempo, anche in relazione al luogo di lavoro e al contatto di agenti potenzialmente dannosi.
L’esito degli esami clinici è consegnato esclusivamente al lavoratore a tutela della legge sulla privacy e lo stesso viene contattato direttamente dal medico competente nel caso di valori al di fuori della norma e che richiedano ulteriori accertamenti diagnostici.
Eventualmente, in base agli esami del sangue ed ai successivi accertamenti o esami di complemento, il medico competente può emettere un certificato di non idoneità alla mansione, totale o parziale, a tempo determinato o meno, qualora l’origine dei disturbi del lavoratore sia associato alla sua iterazione con il luogo di lavoro o con la particolare mansione ricoperta.

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